Competenze
Il Consiglio dell’Unione è formato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei Comuni associati.
Tutti gli organi di governo dell’Unione hanno durata corrispondente a quella degli organi dei Comuni partecipanti e sono, quindi, soggetti a rinnovo all’inizio di ogni mandato amministrativo.
In tutti casi di rinnovo, i Sindaci eletti entrano immediatamente in carica anche negli organi dell’Unione.
Al Presidente, agli Assessori ed ai Consiglieri dell’Unione non è riconosciuta alcuna retribuzione, gettone, indennità o emolumento di qualsiasi genere, fermo restando quanto ad essi spettante in qualità di amministratori dei rispettivi Comuni.
Il Consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell’Unione; esercita le proprie competenze per assicurare che l’azione complessiva dell’Ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici.
Il Consiglio dell’Unione adotta, con riferimento all’Unione, gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio Comunale, in quanto compatibili con lo Statuto.
Il Consiglio dell’Unione è composto da Consiglieri eletti dai singoli Consigli dei Comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e, ove possibile, la rappresentanza di genere, nonché assicurando la rappresentanza di ogni Comune.
Il numero dei componenti elettivi il Consiglio dell’Unione è pari a 11, ai quali si aggiungono i Sindaci dei Comuni aderenti all’Unione, che ne sono membri di diritto.